Un caso non solo giudiziario, ma anche umano!
LETTERA DA UN LETTORE DI CUI MANTENIAMO L'ANONIMATO
Come ci viene trasmessa noi del Giornale la riceviamo e pubblichiamo
CONTROVERSIE RELATIVE AI RAPPORTI DI LAVORO
Il Decreto Legislativo 165/2001 è l’ultimo di una serie di interventi che hanno definito la nuova disciplina in materia di controversie di lavoro che sono trasferite, dal giudice amministrativo, al giudice ordinario.
L’art. 63 sancisce che “sono devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”, con l’eccezione delle controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Sono devolute alla competenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro anche tutte le controversie relative al comportamento Antisindacale (vedi) delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 28 della Legge 300/70, e tutte le controversie relative alla contrattazione collettiva.
Il giudice può adottare nei confronti delle pubbliche amministrazioni tutti i provvedimenti di accertamento, costitutivi o di condanna richiesti dalla natura dei diritti tutelati e nell'eventualità in cui sia necessario risolvere pregiudizialmente una questione concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale (art. 64), il giudice sospende il giudizio, e fissa una nuova udienza almeno 120 giorni dopo, al fine di attendere l’eventuale interpretazione o accordo tra Aran e organizzazioni sindacali sulla questione controversa.
In mancanza di un accordo o modifica sul punto controverso il giudice decide per sentenza sulla sola questione di cui alla richiesta.
La nuova disciplina ha previsto (art. 65), per le controversie individuali, l’esperimento obbligatorio di un tentativo di Conciliazione (vedi) ai sensi dell’art. 410 del codice di procedura civile (cpc), davanti al Collegio di Conciliazione presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro (art. 66) o con le procedure previste dal Ccnq del 23/1/2001 e dall’art. 130 del Ccnl 2003, che rendono non più applicabile il ricorso gerarchico al Ministro di cui all'art. 484 DLgs. 297/94 (LC MIUR 29/11/2001), vedi Arbitrato.
La domanda giudiziale può essere presentata (al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro), solo dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione o, se già presentata, decorso tale termine.
Infatti, stante l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione, il giudice adito, in mancanza del tentativo di conciliazione, rileva l’improcedibilità della domanda e sospende il giudizio fissando alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per esperire il tentativo di conciliazione.
Le modifiche alla giurisdizione sono uno degli ultimi tasselli della “privatizzazione” del pubblico impiego iniziata con il D.L.vo 29/93 ed introducono, come si è visto, alcune importanti novità sulle quali è utile soffermarsi, nonché alcuni problemi.
Infatti, la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro in via di principio è certamente preferibile a quella amministrativa, ma sconterà due ordini di problemi:
- in primo luogo il tentativo di conciliazione obbligatorio non consentirà al singolo di adire immediatamente l’autorità giudiziaria, ma sarà un “filtro” obbligatorio con un ulteriore rafforzamento delle Organizzazioni Sindacali a cui, quasi giocoforza, i lavoratori dovranno rivolgersi.
- in secondo luogo i lunghi tempi di fissazione delle udienze pongono un gravissimo problema di certezza del diritto, anche in relazione alla riorganizzazione dei giudici del lavoro.
Riguardo la possibilità, prevista dalla pregressa disciplina della giurisdizione amministrativa, di richiedere la cosiddetta “sospensiva” del provvedimento in casi di possibile danno grave ed irreparabile, vi è ora la possibilità di adire il giudice in via d’urgenza (ex art. 700 del cpc), il quale, come detto precedentemente, può (non più sospendere) disapplicare il provvedimento dell’amministrazione nella causa in oggetto.
Ricorso con procedura d’urgenza prevista dall’art. 700 Codice di Procedura Civile
“… chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d’urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”.
Il ricorso con procedura d’urgenza può essere attivato solo per casi veramente gravi ed urgenti che hanno alla base due condizioni giuridiche: il periculum in mora (il danno che deriva da un mancato accoglimento immediato del ricorso) e il fumus boni juris (l’apparenza del fondamento giuridico della richiesta del lavoratore). Trattasi di licenziamento, trasferimenti, oneri di servizio particolari.
Il ricorso con procedura d’urgenza viene discusso subito in Tribunale e il ricorso viene accolto o non accolto entro termini brevi.
Se il ricorso viene respinto, si può presentare reclamo al Tribunale entro venti giorni.
Una volta ottenuto l’accoglimento della procedura d’urgenza, si comparirà davanti al giudice di merito, previo tentativo di Conciliazione obbligatoria.
Ora, dopo un breve chiarimento su che cosa si intende per ricorso d’urgenza, passiamo ad un esempio concreto, riguardante un caso ex art. 700 presentato al Tribunale di Frosinone.
Appurato nell’Ottobre del 2003 che sussistevano i presupposti di legge per accogliere il ricorso, fissate e discusse quattro udienze con l’ascolto di testimoni di ambedue le parti, di cui la prima a Gennaio 2004 e l’ultima ad Aprile del 2004, fissata la consegna delle note e quindi la chiusura del procedimento alla data del 14 Maggio 2004, ancora a tutt’oggi il giudice non ha emesso l’ordinanza cautelare.
Il caso in questione, riguarda un caso di mobbing, è quindi doveroso spiegare a grandi linee il suo significato. “Il mobbing è una forma di terrore psicologico che viene esercitato sul posto di lavoro attraverso attacchi ripetuti da parte dei colleghi o dei datori di lavoro. Le forme che esso può assumere sono molteplici: dalla semplice emarginazione alla diffusione di maldicenze, dalle continue critiche alla sistematica persecuzione, dall'assegnazione di compiti dequalificanti alla compromissione dell'immagine sociale nei confronti di clienti e superiori. Nei casi più gravi si può arrivare anche al sabotaggio del lavoro e ad azioni illegali. Lo scopo del Mobbing è quello di eliminare una persona che è, o è divenuta, in qualche modo "scomoda", distruggendola psicologicamente e socialmente in modo da provocarne il licenziamento o da indurla alle dimissioni. Le ricerche hanno infatti dimostrato che le cause del terrore psicologico sul posto di lavoro vanno ben oltre i fattori caratteriali: si fa Mobbing su una persona perché ci si sente surclassati ingiustamente o per gelosia, ma anche per costringerla a licenziarsi senza che si crei un caso sindacale. Esistono vere e proprie strategie aziendali messe in atto a questo scopo. Il Mobbing ha conseguenze di portata enorme: causa problemi psicologici alla vittima, che accusa disturbi psicosomatici e depressione, ma anche danneggia sensibilmente l'azienda stessa, che nota un calo significativo della produttività nei reparti in cui qualcuno è mobbizzato dai colleghi. Le ricerche hanno dimostrato che il mobbing può portare fino all'invalidità psicologica, e che quindi si può parlare anche di malattie professionali o di infortuni sul lavoro. In Svezia un'indagine statistica ha dimostrato che tra il 10 e il 20% del totale dei suicidi in un anno hanno avuto come causa scatenante fenomeni di Mobbing..
Secondo le prime ricerche, in Italia oggi soffrono per Mobbing oltre 1 milione di lavoratori, mentre sui 5 milioni minimo è stimato il numero di persone in qualche modo coinvolte nel fenomeno, come spettatori o amici e familiari delle vittime”.
Vista la gravità e le conseguenze di questi atti persecutori, può essere accettabile l’attesa di un anno per far cessare tali violenze psicologiche ai danni di una persona?
Il termine stesso di “ricorso d’urgenza” indica una situazione in cui ogni ulteriore periodo di ritardo nell’emissione dell’ordinanza, può avere sul soggetto conseguenze devastanti.
Nel caso specifico, esistono delle aggravanti che si sommano al quadro generale.
La persona in questione è stata costretta, per motivi di salute, ad un lungo periodo di malattia, perché, una volta iniziato il procedimento, le pressioni psicologiche e fisiche da parte del datore e dei colleghi sono diventate ancora più pressanti, tanto da indurla a continue cure farmacologiche e terapie di sostegno psicologico.
In questo contesto si creano altri problemi indirettamente o direttamente derivanti dall’attesa. Il contratto specifico prevede la decurtazione di metà della retribuzione mensile dopo il terzo mese di malattia e la totale cessazione della retribuzione dopo l’ottavo mese con la facoltà del datore di lavoro di effettuare il licenziamento per legge (il cosiddetto superamento del periodo di comporto).
Come fa’ una persona in questa situazione a sostenere le spese per le cure mediche e psicologiche? Come può sostenere le spese alimentari, locative, e tutto ciò che attiene alla normale gestione dell’economia individuale? Da quali strutture sarà supportata a partire dal prossimo mese quando il suo datore deciderà di licenziarla?
Ma soprattutto la domanda principale è:..come può un giudice, dopo aver verificato una situazione di forte disagio, ancora adesso, dopo quasi otto mesi, tentennare e indugiare sulla decisione da prendere?
I tempi lunghi e le modalità della giustizia portano alla rinuncia di vedere soddisfatti i propri diritti. Le persone che intraprendono questa strada, vengono lasciate sole e abbandonate a se stesse invece di essere prese come esempi da seguire e sostenute nella loro impresa di denunciare situazioni lavorative ai limiti della sopravvivenza. Diventano scomode nel momento in cui si presentano ad un nuovo colloquio di lavoro e considerati parassiti che vivono alle spalle della società.
E come può essere a lungo sopportabile una situazione del genere per un soggetto che già sul lavoro ha subito atti di terrore psicologico, senza che egli subisca dei danni irreversibili?
Si dovrebbe sempre tenere presente che ogni caso giudiziario è un caso umano, e non ci si può permettere di giocare con la vita delle persone, soprattutto quando a farlo è un giudice che ha come suo principale dovere quello di disporre e far rispettare l’applicazione delle leggi.