Vitigni antichi, maggiori tutele di legge
Dopo la recente proposta di legge sugli autoctoni, nel
mondo del vino l’argomento torna d’attualità. Se ne discute giovedì 24 a
Gorizia nel corso del seminario “Legislazione a tutela dei vini autoctoni
italiani”.
Le Città del Vino: “Bene la legge, ma tuteliamo
anche il rapporto con il territorio”
Bene
la proposta di legge (firmatari On. Diliberto, Rizzo e Pistone) sulla “tutela
e valorizzazione dei vitigni autoctoni italiani”, ma va affrontato meglio e in
modo più deciso il collegamento dei vitigni al territorio. Alle Città del Vino
piace l’ultima iniziativa di legge, seppur perfezionabile con qualche ritocco
a favore della territorialità.
L’argomento
sarà affrontato giovedì 24 giugno a Gorizia (ore 17,30 – Grand Hotel
Entourage) durante il seminario “Legislazione a tutela dei vini autoctoni
italiani”. Intervengono: Maurizio Tripani, direttore generale di Gorizia
Fiere; Silvia Segnalini, esperta di legislazione vitivinicola che ha redatto la
proposta di legge; Attilio Scienza, Dipartimento di produzione vegetale
dell’Università di Milano; Adriano Gigante, presidente Federdoc Friuli
Venezia Giulia; Paolo Benvenuti, direttore delle Città del Vino; Giacomo de
Ghislanzoni Cardoli, presidente Commissione agricoltura della Camera dei
deputati.
Il seminario è promosso dal Comitato Vinum Loci e organizzato da Gorizia Fiere
in partnership con Banca Popolare Friuladria.
La proposta di legge prevede l’istituzione di una
commissione nazionale per la catalogazione dei vitigni autoctoni italiani e
l’ideazione di un progetto di tutela e valorizzazione degli stessi vitigni,
considerati come patrimonio culturale, attraverso campi sperimentali insieme ai
viticoltori e ai produttori, che assumerebbero un ruolo di “custodi”.
Secondo le Città del Vino nel testo va sottolineato l’aspetto della
tutela legale dei vitigni antichi e del loro rapporto con il territorio di
origine, condizione primaria per programmare le attività di valorizzazione e
promozione, affinché sia ribadito che quel vitigno è patrimonio esclusivo di
quel territorio; condizione che nella proposta di legge appare un po’ sfumata
e che andrebbe meglio precisata.
La proposta è comunque un passo importante che
coglie l’interesse che i vitigni autoctoni e antichi italiani stanno
suscitando nel mondo del vino e tra gli appassionati. Lo dimostrano le tante
attività intraprese da enti e istituzioni, a partire proprio dalle Città del
Vino che da anni ormai si è impegnata nella direzione in cui va il testo di
legge.
“Penso in particolare allo stesso Comitato Vinum Loci – afferma Paolo Benvenuti, direttore delle Città del Vino – che abbiamo istituito lo scorso anno assieme alla Fiera di Gorizia e alla Facoltà di Agraria dell’Università di Milano e di Udine, che ha tra i suoi obiettivi, oltre alla catalogazione e al censimento dei vitigni antichi, anche la valorizzazione attraverso un progetto di ricerca che affida ai produttori dei vitigni antichi l’obiettivo di produrre vini sempre più di territorio. Ricerca e attività che possono trarre beneficio dall’approvazione della legge.”.
Proposta di legge
d’iniziativa
dei deputati
Diliberto, Rizzo, Pistone
presentata
il 10 maggio 2004
Onorevoli
Colleghi!
Le ragioni che hanno indotto alla formulazione della presente proposta di
legge sono riposte tutte nell’attuale
situazione del comparto vitivinicolo italiano, che vede da
una parte i produttori (singoli o riuniti in consorzi, cantine sociali o
cooperative) muoversi nell’ottica della ricerca delle produzioni di qualità,
al fine di conferire prestigio ai vini italiani nel mondo,
e dall’altra, la crescente attenzione del consumatore all’espressione
dei valori legati al territorio ed
alla ricerca di quella territorialità e di quella tipicità nei vini
sentita come ultimo baluardo contro la globalizzazione organolettica,
finora sacrificata dalle logiche di mercato e che
ha privilegiato la coltivazione e la vinificazione dei vitigni alloctoni,
più conosciuti e dalle grandi capacità di adattamento,
ma oramai coltivati in ogni parte del mondo, e verso i quali si comincia
a manifestare una certa stanchezza del consumatore stesso, annoiato dagli
innumerevoli merlot e chardonnay, dal
gusto indistinto, di cui è pieno il mondo, vini considerati buoni ma banali,
tecnicamente ineccepibili, ma con poco carattere.
La ricerca della qualità è stata però finora lasciata alla buona
volontà ed agli investimenti dei produttori, e spesso al coraggio di alcuni di
loro, come testimonia anche il recente fenomeno delle degustazioni “en
primeur”, organizzate dall’Associazione Grandi Cru della Costa Toscana
sulla scia della ben più consolidata e centenaria esperienza di Bordeaux: il
gesto ambizioso, di un’associazione che ha la possibilità di autofinanziarsi
e che crede nella filosofia della qualità e dell’espressione del territorio.
Ma in questo campo , in Italia siamo anni luce lontani da Bordeaux, poiché
manca un mercato ‘en primeur’, ed anche
e soprattutto perché mancano gli strumenti legislativi che sostengano la
ricerca della qualità e siano in grado di assicurare una effettiva credibilità
internazionale a manifestazioni di questo tipo.
Per quanto riguarda il versante dei consumi , va ricordato
che accanto alla diffusione del vino
di qualità, e possibilmente dalle caratteristiche di identificabilità e di
unicità, si è assistito ad una ingiustificata
crescita dei prezzi che ha portato alcuni prodotti a livelli
insostenibili per la maggior parte degli appassionati, cosa in parte
dipesa dagli ingenti investimenti sostenuti
dai viticoltori e necessari per una produzione di qualità, ai quali a
volte si sono affiancati fenomeni di
forte speculazione commerciale che stanno a poco a poco saturando il mercato.
La presente proposta di legge rappresenta la risposta che il legislatore
italiano tenta di dare alla mancanza di competitività italiana nel settore
degli alloctoni, o vitigni internazionali, e
persegue due obiettivi: il primo è quello della valorizzazione dei vitigni
autoctoni, come espressione del territorio, attraverso la riscoperta, tramite la
sperimentazione, anche di quelli le cui uve non vengono vinificate da decenni,
ed il secondo è quello di contenere i costi di produzione
per quei produttori che aderiscono al “Progetto Nazionale di tutela e
valorizzazione dei vitigni autoctoni italiani del patrimonio culturale dello
Stato”, di cui al Capo III.
Occorre dunque puntare ad un
settore sul quale nessuno può fare
concorrenza alle produzioni italiane. In Italia
abbiamo potenzialmente circa mille varietà autoctone da utilizzare,
diciamo potenzialmente in quanto
fra queste ‘solo’ 250 sono immediatamente coltivabili, e che non sono
esportabili in quanto profondamente legate al territorio , il solo di grande
vocazione per quell’uva per dare risultati positivi.
Si tratta però di vitigni ‘difficili’, che a differenza di quelli
internazionali, hanno un potenziale enologico di difficile, a volte
difficilissima espressione: vanno studiati, capiti, così come va identificato e
conosciuto a fondo il loro “terroir”
ideale. Inoltre ,
data la loro scarsa diffusione, c’è
mancanza di dati analitici: da qui la necessità
di una legge che punti soprattutto
sulla ricerca.
Non secondari sono poi i risvolti occupazionali che una tale legge
sarebbe in grado di favorire: i territori del vino sono oggi un modello di
sviluppo agricolo ecocompatibile, motivo per cui si richiede alle aziende ed ai
produttori un comportamento socialmente responsabile, in un’ottica di sviluppo
sostenibile. Si tratterebbe di
investire in un futuro nel quale si
auspica che istituzioni e categorie coinvolte possano agire in sinergia.
È da segnalare, inoltre, come per la prima volta nella legislazione italiana, si dia rilevanza e si cerchi di promuovere la produzione di vini con le tecniche della passificazione e della vendemmia tardiva, di cui il nostro paese può vantare esempi molto competitivi a livello internazionale, in quanto caratterizzati da grande finezza e da straordinarie, e anche in questo caso uniche, caratteristiche organolettiche.
Come per la prima volta nella legislazione italiana, si promuove la sperimentazione di metodi di produzione e trattamento più sicuri e meno inquinanti (in particolare, tecniche di biodinamica e affini), in linea con gli obiettivi delle ricerche promosse e finanziate dal Sesto Programma Quadro di azioni comunitarie di Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Dimostrazione, nell’area della ‘Qualità e sicurezza alimentare’.
Proposta di legge
ART. 1
1. La presente legge reca norme per la tutela e la valorizzazione dei vitigni autoctoni italiani, dichiarati patrimonio culturale dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Per le finalità di cui al comma 1, lo Stato e le Regioni provvedono, ai sensi degli articoli 9 e 117 della Costituzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, a disciplinare in maniera organica le attività connesse alla conoscenza, alla conservazione ed all’arricchimento dei vitigni autoctoni italiani.
ART.
2
1. Le attività di cui al comma 2
dell’articolo 1, sono svolte sotto l’alta vigilanza del Ministero per i beni
e le attività culturali al quale compete altresì il ruolo di garante per lo svolgimento
delle attività di studio e di ricerca necessarie
per la tutela e la valorizzazione dei vitigni autoctoni italiani. Lo Stato, le
Regioni e gli Enti locali collaborano ai fini dello svolgimento delle attività
di cui al presente comma.
Commissione Nazionale per la catalogazione dei vitigni autoctoni
italiani
ART. 3
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto col Ministro delle politiche agricole e forestali, adotta, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento recante norme per la istituzione di una Commissione nazionale per la catalogazione dei vitigni autoctoni italiani, di seguito denominata “Commissione”, che ha il compito di procedere al censimento ed alla catalogazione, per ogni singola regione, dei vitigni autoctoni italiani, anche storici, dichiarati patrimonio culturale dello Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1. L’attività della Commissione è finalizzata all’attuazione del Progetto nazionale disciplinato ai sensi dei capi III e IV.
2. La Commissione, presieduta da un presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da un vice presidente, è composta da esperti di chiara fama del settore vitivinicolo, nominati ai sensi del comma 5.
3. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ed ha funzione di garante degli obiettivi di tutela e di valorizzazione dei vitigni autoctoni italiani.
4. Il vice Presidente è nominato con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, ed ha funzione di garante della qualità e di un modello agricolo ecosostenibile perseguito anche attraverso la tutela e la valorizzazione dei vitigni autoctoni italiani di cui alla presente legge.
5. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, provvede alla nomina dei componenti della Commissione, che è costituita da: due docenti universitari scelti fra gli appartenenti alle facoltà di agraria e di enologia, due enologi, due agronomi e due ampelografi.
6. Ai lavori della Commissione partecipano, oltre ai componenti di cui ai commi 2 e 5, un rappresentante della regione cui appartiene il vitigno autoctono in esame, ed un rappresentante delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano scelto tra tre soggetti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
7. Al fine di assicurare l’omogeneità dei criteri di valutazione dei risultati ottenuti nella sperimentazione e nella coltivazione dei vitigni autoctoni italiani, il Presidente, il vice Presidente ed i componenti della Commissione di cui al comma 5 restano in carica per un periodo di cinque anni.
8. Alla Commissione si applicano, in quanto compatibili , le norme previste dai commi 9, 10 e 12 dell’art. 17 della legge 10 febbraio 1992 n. 164.
9. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le università, gli istituti sperimentali per la viticoltura e l’enologia ed i centri di ricerca applicata in enologia e viticoltura, sono tenuti a cooperare alla catalogazione dei vitigni autoctoni italiani del patrimonio dello Stato, comunicando alla Commissione Nazionale i dati in loro possesso sui vitigni autoctoni situati nei territori di competenza.
10. Entro sei mesi dalla sua costituzione la Commissione deve ultimare i lavori di censimento e di catalogazione dei vitigni autoctoni italiani, e comunicare le liste alle singole regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano ed alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tali liste saranno debitamente e periodicamente aggiornate, secondo le modalità stabilite dalla Commissione stessa.
CAPO III
Procedura di partecipazione al Progetto nazionale di tutela e di
valorizzazione dei vitigni autoctoni
italiani del patrimonio culturale dello Stato
ART. 4
1. Dalla data di ricevimento delle
liste di cui al comma 10 dell’articolo 3, da parte delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, che ne curano le modalità di pubblicità,
i singoli produttori o i consorzi interessati a valorizzare i vitigni autoctoni
italiani censiti dalla Commissione Nazionale nell’ambito del territorio di
competenza possono presentare domanda per partecipare al “Progetto nazionale
di tutela e valorizzazione dei vitigni autoctoni italiani del patrimonio
culturale dello Stato”, di seguito denominato “Progetto”.
2. La domanda di cui al comma 1 è indirizzata alla Commissione Nazionale. Deve contenere la richiesta di accedere al Progetto, una autocertficazione del produttore o del consorzio in cui si dichiara che la propria zona di produzione ha le caratteristiche di terroir idonee alla coltivazione del vitigno autoctono di cui si chiede la tutela, l’espressa accettazione da parte dei medesimi soggetti di verifiche sul territorio da parte della Commissione.
3. Il
produttore od il consorzio ha inoltre facoltà di chiedere, nella medesima
domanda, che gli sia consentita la sperimentazione nel proprio territorio di
metodi di produzione e trattamento meno inquinanti (in particolare, tecniche di
biodinamica e affini), dichiarando contestualmente di accettare le verifiche che
si renderanno necessarie da parte della Commissione, per il controllo delle
tecniche utilizzate e dei risultati ottenuti.
4. Dalla data di ricevimento della
domanda, la Commissione procede ai controlli ai fini del comma 2, in base ai
quali procede alla zonazione del territorio, stabilendo secondo il proprio
insindacabile giudizio a quali vitigni autoctoni il territorio analizzato
risulta essere adatto; e concede, se del caso, anche l’autorizzazione per la
sperimentazione delle tecniche di cui al comma 3.
5. La Commissione ha a
disposizione un periodo di sei mesi, prorogabile una sola volta, dal ricevimento
della domanda da parte dei produttori o dei consorzi, per effettuare i lavori di
verifica sul territorio in oggetto della domanda e pronunciarsi in merito alla
partecipazione al Progetto.
Organizzazione del Progetto
ART. 5
1. I consorzi previsti dall’art. 19 della legge 10 febbraio 1992 n. 164, o in mancanza i Consigli interprofessionali di cui all’art. 20 della medesima legge n. 164 del 1992, le cantine sociali e le cooperative agricole produttrici, la cui domanda di partecipazione al Progetto è stata accolta dalla Commissione ai sensi dell’articolo 4, hanno accesso a quella parte del Progetto che prevede, nella zona viticola assegnata all’Italia (nell’ambito della zona viticola CI, CII, CIII) dall’allegato III, di cui ai punti 4, 5 e 7, del regolamento (CE) n. 1493 del 1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo:
a) la realizzazione di campi sperimentali per un periodo di cinque anni destinayi all’effettuazione di ricerche approfondite di selezione massale e clonale per il recupero della varietà e per riportare il vitigno autoctono italiano in esame allo stato di coltivazione ideale, risanandolo da malattie e virosi;
b) il rinnovo della sperimentazione per un periodo di cinque anni per i medesimi campi di cui al punto a), previa verifica da parte della Commissione dei risultati ottenuti dalla vinificazione in purezza e a bassa produzione del vitigno autoctono italiano dopo i primi cinque anni, e previa domanda alla medesima Commissione, al fine di proseguire le ricerche e reimpostare la produzione e le tecniche di gestione del vigneto.
2. I produttori la cui domanda è stata accolta dalla Commissione, possono accedere a quella parte del Progetto che prevede, nella zona viticola assegnata all’Italia (nell’ambito della zona viticola CI, CII, CIII) dall’allegato III, di cui ai punti 4, 5 e 7, del regolamento (CE) n. 1493 del 1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo:
c) il secondo quinquennio di sperimentazione di cui al punto b) del comma 1;
d) oppure, esclusivamente per i territori in cui si coltivano per consolidata tradizione vitigni autoctoni italiani aventi fama nazionale e internazionale, la realizzazione di campi sperimentali per un periodo cinque anni a condizione che il produttore rinunci all’utilizzo dei vitigni migliorativi previsti dal disciplinare;
e) il rinnovo della sperimentazione per un periodo di cinque anni per i medesimi campi di cui al punto d), previa verifica da parte della Commissione dei risultati ottenuti dalla vinificazione in purezza e a bassa produzione del vitigno autoctono italiano dopo i primi cinque anni, e previa domanda alla medesima Commissione, al fine di proseguire le ricerche e reimpostare la produzione e le tecniche di gestione del vigneto.
3.
In ogni caso, è possibile, se richiesto dal produttore o dal consorzio nella
domanda e autorizzato dalla Commissione ai sensi del comma 3 dell’articolo 4,
utilizzare i campi sperimentali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo,
anche ai fini della ricerca di metodi di produzione e trattamento più sicuri e
meno inquinanti: nel qual caso, dopo i primi cinque anni, i risultati ottenuti
attraverso tali metodi, sono valutati dalla Commissione, a proprio insindacabile
giudizio, sentiti se necessario, eventuali esperti di biotecnologie, al fine del
rinnovo o meno, per un periodo di cinque anni, delle autorizzazioni richieste
per proseguire nella sperimentazione.
4. Qualora le caratteristiche del vitigno autoctono italiano, e quelle della zona di produzione, lo permettano, i campi sperimentali di cui ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati anche per la produzione secondo le tecniche della spumantizzazione nonché della produzione dei vini dolci, distinti in passiti e vendemmie tardive.
5. Ai fini del comma 4 per si intendono per:
a) “vini passiti” quelli ottenuti esclusivamente dalla fermentazione di uve bianche e nere, autoctone ed in purezza, sottoposte ad appassimento, con metodo naturale o artificiale, senza aggiunta di mosti rettificati e concentrati e senza l’applicazione di pratiche enologiche tali da poter stravolgere la loro naturale evoluzione, nel rispetto dei parametri fissati dall’allegato I comma 14 e dall’allegato V sezione J, del regolamento (CE) n. 1493 del 1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e nel rispetto degli artt. 38-39-40 del regolamento (CE) n. 753 del 2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli: in questo caso il produttore è autorizzato ad utilizzare la denominazione di ‘vino passito naturale’, come previsto dall’art. 22 del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del 29 aprile 2002 che fissa talune modalità di applicazione del citato regolamento (CE) n. 1493/1999, che consente agli Stati membri di definire per i vini prodotti sul loro territorio l’ambito e le condizioni di utilizzazione delle indicazioni relative al modo in cui è stato ottenuto il prodotto o al metodo di elaborazione dello stesso;
b) “vendemmie tardive”, le vendemmie nelle quali la raccolta dell’uva avviene oltre il periodo di maturazione commerciale ed industriale, nel rispetto dei parametri fissati dall’allegato I comma 24 del regolamento (CE) n. 1493 del 1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e nel rispetto degli artt. 38-39-40 del regolamento (CE) n. 753 del 2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli: in questo caso il produttore è autorizzato ad utilizzare la denominazione di ‘vendemmia tardiva’, come previsto dall’art. 22 del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del 29 aprile 2002 che fissa talune modalità di applicazione del citato regolamento (CE) n. 1493/1999, che consente agli Stati membri di definire per i vini prodotti sul loro territorio l’ambito e le condizioni di utilizzazione delle indicazioni relative al modo in cui è stato ottenuto il prodotto o al metodo di elaborazione dello stesso.
6. Il consorzio, il consiglio interprofessionale, la cantina sociale, la cooperativa agricola o il singolo produttore che hanno avuto accesso al Progetto sono tenuti a dichiarare sull’etichetta del prodotto: la partecipazione al Progetto; la vinificazione in purezza del vitigno autoctono italiano utilizzato e la rinuncia agli eventuali vitigni migliorativi previsti dal disciplinare, in attuazione di quanto previsto dall’allegato VII sez. B-4 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che conferisce agli Stati membri la facoltà di rendere obbligatorie, proibire o limitare l’utilizzazione di alcune indicazioni di cui alla sez. B-1 e B-2 del medesimo allegato, dagli arti 13 e 19 del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del 29 aprile 2002 che fissa talune modalità di applicazione del citato regolamento (CE) n. 1493/1999, i quali consentono agli Stati membri di stabilire disposizioni supplementari per quanto concerne l’utilizzo in designazione, rispettivamente, delle indicazioni facoltative e della indicazione delle varietà di viti, nonché dall’art. 19 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003.
7. L’obbligo della dichiarazione sull’etichetta previsto al comma 6, è stabilito dal Ministro delle politiche agricole e forestali con proprio decreto.
8. L’inosservanza dell’obbligo della dichiarazione sull’etichetta previsto al comma 6 comporta, a carico del soggetto inadempiente, la immediata esclusione dal Progetto e la condanna al pagamento di una sanzione amministrativa da 516,46 euro a 3098,74 euro, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 30 della legge 10 febbraio 1992 n. 164, oltre all’eventuale applicazione delle sanzioni stabilite dall’articolo 31 della medesima legge n. 164 del 1992.
9. Al termine dei primi dieci anni di sperimentazione attuata con le modalità previste dal presente articolo, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, sentito il parere vincolante della Commissione, e nel caso in cui la vinificazione abbia dato risultati positivi, ed il vitigno autoctono italiano non sia già iscritto, provvede alla iscrizione della varietà di vitigno autoctono all’albo dei vigneti ed elenco delle vigne di cui all’art. 15 della legge 10 febbraio 1992 n. 164.
10. Dalla data di iscrizione del vitigno autoctono italiano all’albo dei vigneti ed elenco delle vigne di cui al comma 9, è data facoltà ai produttori di organizzarsi in consorzi, costituiti ai sensi dell’art. 19 della legge 10 febbraio 1992 n.164, al fine di impedire l’utilizzo del nome del vitigno autoctono italiano al di fuori della zona di produzione riconosciuta dal Progetto. Ai consorzi di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili le norme della citata legge 10 febbraio 1992 n.164, e successive modificazioni; e del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 3 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003.
CAPO V
Copertura finanziaria
ART. 6
1.
Le risorse per la realizzazione dei campi sperimentali di cui ai commi 1
e 2 dell’articolo 5, sono erogate attraverso l’intervento dei Fondi
strutturali dell’Unione europea per il periodo 2000-2006 di cui al regolamento
(CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999; al
regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12
luglio 1999; al regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999;
al regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999.
2. Per i produttori od i consorzi che
hanno chiesto e ottenuto l’autorizzazione anche per la ricerca di metodi di
produzione e trattamento più sicuri e meno inquinanti (in particolare, tecniche
di biodinamica e affini), di cui al comma 3 dell’articolo 4 e al comma 3
dell’articolo 5, le risorse per la realizzazione dei medesimi campi
sperimentali, sono erogate altresì attraverso i Fondi previsti per il periodo
2002-2006 per l’area della ‘Qualità e sicurezza alimentare’, del Sesto
Programma Quadro di azioni comunitarie di Ricerca, Sviluppo Tecnologico e
Dimostrazione, volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio Europeo della
Ricerca e dell’Innovazione.